Sez. L, Sentenza n. 6170 del 23/05/1992 (Rv. 477340 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | A seguito di annullamento del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo - Dolo o colpa nella condotta del recedente - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno
Ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, l'annullamento del licenziamento, in quanto intimato senza giusta causa o giustificato motivo, comporta l'obbligo risarcitorio a carico del datore di lavoro indipendentemente dall'accertamento della sussistenza o no di profili di dolo o colpa nella condotta del recedente.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)