Sez. L, Sentenza n. 10247 del 28/09/1995 (Rv. 494127 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Presupposto - Colpa del datore di lavoro - Esclusione - Rifiuto della prestazione giustificato da un motivo legittimo - Obbligo di risarcimento - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'obbligo di risarcimento del danno previsto dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 - che deve essere ricondotto alla mora accipiendi del datore di lavoro, sia pure con gli adattamenti richiesti dalla natura del rapporto (non è previsto, a carico del lavoratore, l'onere di intimazione di cui all'art. 1217) - non presuppone la colpa del datore di lavoro; esso tuttavia non è ricollegato ad una forma di responsabilità oggettiva e pertanto deve ritenersi escluso qualora il rifiuto della prestazione sia giustificato da un motivo legittimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)