Sez. 2, Sentenza n. 4623 del 03/08/1984 (Rv. 436540 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PER LA TUTELA DEI DIRITTI ESCLUSIVI DEI SINGOLI CONDOMINI - ESCLUSIONE - LIMITI - MANDATO CONFERITOGLI DA CIASCUNO DEI PARTECIPANTI - NECESSITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PER LA TUTELA DEI DIRITTI ESCLUSIVI DEI SINGOLI CONDOMINI - ESCLUSIONE - LIMITI - MANDATO CONFERITOGLI DA CIASCUNO DEI PARTECIPANTI - NECESSITÀ.*
L'assemblea dei condomini può deliberare, con le prescritte maggioranze, solo sulle questioni che riguardino le parti comuni dell'edificio o il condominio nel suo complesso, ovvero sulle liti attive o passive che esorbitano dalle attribuzioni ordinarie dell'amministratore, e non anche in tema di diritti esclusivi dei singoli condomini, che restano sempre nell'esclusiva disponibilità dei rispettivi titolari. Pertanto, poiché per la sussistenza della rappresentanza processuale occorre il conferimento di un mandato espresso rivestito della Forma scritta, ove in un verbale di assemblea condominiale si conferisca all'amministratore l'espresso specifico mandato di stare in giudizio in nome e per conto di alcuni o di tutti i condomini per far valere nel loro rispettivo interesse una pretesa assegnata alla loro sfera giuridica dalle fattispecie negoziali di acquisto, il detto verbale in tanto può essere idoneo a conferire all'amministratore il potere di rappresentanza convenzionale nel processo di singoli condomini, solo in quanto esso sia stato sottoscritto individualmente da ciascun mandante. (Conf 869/81, mass n 411369; (Conf 1047/74, mass n 368989).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)