Sez. 2, Sentenza n. 869 del 12/02/1981 (Rv. 411369 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PER LA TUTELA DEI DIRITTI ESCLUSIVI DEI SINGOLI CONDOMINI - ESCLUSIONE - LIMITI - MANDATO CONFERITOGLI DA CIASCUNO DEI PARTECIPANTI - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PER LA TUTELA DEI DIRITTI ESCLUSIVI DEI SINGOLI CONDOMINI - ESCLUSIONE - LIMITI - MANDATO CONFERITOGLI DA CIASCUNO DEI PARTECIPANTI - NECESSITA.*
La legittimazione dell'amministratore ad agire in giudizio per la tutela dei diritti esclusivi dei singoli condomini puo trovare fondamento soltanto nel mandato conferitogli da ciascuno dei partecipanti alla comunione e non nel meccanismo deliberativo della assemblea condominiale, ad eccezione dell'equivalente ipotesi della unanime deliberazione di tutti i condomini e della correlativa sottoscrizione da parte di essi e, salva la espressa previsione del regolamento condominiale, in quanto l'assemblea puo deliberare con le prescritte maggioranze solo sulle questioni che riguardano parti comuni dell'edificio stesso o il condominio nel suo complesso, oppure sulle liti attive o passive che esorbitano dalle attribuzioni ordinarie dell'amministratore e non anche in tema di diritti esclusivi dei singoli condomini, che restano sempre nella esclusiva disponibilità dei titolari. (Conf 311/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)