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Sez. 3, Sentenza n. 23301 del 08/11/2007 (Rv. 600203 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE | Esercizio del diritto di riscatto - Modalità - Decadenza - Atto introduttivo del giudizio - Ricorso - Mancata fissazione da parte del presidente del tribunale dell'udienza di discussione entro cinque giorni dal deposito del ricorso - Notifica del ricorso oltre il termine semestrale di decadenza - Fatto imputabile al conduttore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600203-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE

Poiché ai sensi dell'art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 372 - a differenza di quanto previsto dall'art. 79, comma secondo, della stessa legge - la decadenza non é impedita esclusivamente ed unicamente da un'azione proponibile fino a sei mesi dalla trascrizione del contratto essendo, invece, richiesta, a tal fine, una dichiarazione negoziale recettizia che non necessariamente deve essere posta in essere con un'azione giudiziale e che deve, quindi, essere comunicata all'acquirente entro il predetto termine semestrale, qualora il conduttore, anziché comunicare con qualsiasi atto scritto all'acquirente la dichiarazione di riscatto, opti per un'azione giudiziaria, lo stesso non può sostenere di non aver potuto rispettare il termine predetto per fatto a lui non imputabile e, in particolare, perché (come progettato nella fattispecie) il presidente del tribunale adito non ha fissato con decreto l'udienza di discussione entro il termine di cinque giorni dal deposito del ricorso, così impedendo la notifica di quest'ultimo entro il semestre di cui all'art. 39 citato, atteso che, in tal caso, il mancato rispetto del termine é stato determinato dal fatto dello stesso conduttore che, nella sua autonomia, ha ritenuto di avvalersi, nell'esercizio della facoltà di riscatto, di uno strumento risultato, in concreto, non idoneo a garantire la conoscenza da parte dell'acquirente dell'atto negoziale recettizio di riscatto entro il termine di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)