Sez. 3, Sentenza n. 4039 del 03/04/1993 (Rv. 481691 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Riscatto (diritto di) - In genere | Esercizio del diritto di riscatto - Modalità - Termine - Decorso - Conseguenze - Ritardo nell'esercizio del diritto addebitabile al comportamento fraudolento del proprietario o del compratore - Irrilevanza.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Riscatto (diritto di) - In genere
In tema di prelazione e riscatto di immobili urbani, il conduttore può manifestare la sua volontà di riscatto dell'immobile sia con un atto di citazione sia con un qualsiasi altro atto scritto, purché, trattandosi di atti recettizi, essi siano ricevuti dal compratore entro il termine di sei mesi dalla trascrizione della compravendita, atteso che l'effetto preclusivo del diritto di riscatto prodotto dal decorso del termine di decadenza prescinde da ogni considerazione dei motivi che hanno impedito al conduttore di evitare la decadenza e non può essere escluso, pertanto, neppure quando il ritardo sia addebitabile al comportamento fraudolento del proprietario o del compratore (nella specie, la Cassazione ha ritenuto irrilevante il motivo del ritardo della notifica della citazione, che il conduttore addebitava alle difficoltà di individuazione della sede della società compratrice dell'immobile).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)