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Sez. 3, Sentenza n. 12280 del 19/05/2010 (Rv. 613207 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - ESERCIZIO (FORME E TERMINI) | Sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale - Termine di cui all'art. 39 della legge n. 742 del 1978 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613207-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - ESERCIZIO (FORME E TERMINI)

La sospensione dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 non trova applicazione con riguardo al termine indicato dall'art. 39 della legge 27 luglio 1978, il quale non ha natura processuale ma sostanziale, atteso che il diritto di riscatto può essere fatto valere non soltanto con la citazione in giudizio ma, anche al di fuori del processo, con qualsiasi atto, ricevuto dal compratore entro sei mesi dalla trascrizione del contratto di compravendita, con il quale il conduttore comunichi per iscritto la volontà di riscattare l'immobile locato.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)