Sez. 1, Sentenza n. 6512 del 29/05/1992 (Rv. 477449 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione | Contratto preliminare di vendita - Scioglimento ex art. 72 legge fallimentare - Somme incassate in occasione della stipulazione del contratto - Debito per la restituzione - Compensazione - Ammissibilità - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione
L'art. 56 della Legge Fallimentare - che consente ai creditori di compensare i loro debiti verso il fallito con i crediti che essi vantano verso lo stesso, anche se non ancora scaduti prima della dichiarazione di fallimento - non opera con riguardo al debito del creditore per la restituzione di somme incassate in occasione della stipulazione di un contratto preliminare di vendita, del quale il curatore abbia poi promosso lo scioglimento ai sensi dell'art. 72 della citata legge, in quanto, in tal caso, il fatto generatore della situazione giuridica di compensabilità viene in essere solo posteriormente all'inizio della procedura concorsuale e, a differenza di ciò che si verifica con riguardo ad ipotesi di scioglimento, ai sensi della medesima norma, del contratto di vendita con patto di riservato dominio - con riguardo al credito dell'una parte per la restituzione delle rate pagate ed a quello dell'altra per l'indennità relativa all'avvenuto uso della cosa - le rispettive posizioni creditorie non derivano dal medesimo rapporto contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)