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Sez. L, Sentenza n. 431 del 18/01/1999 (Rv. 522372 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Giudicato parziale per acquiescenza - Presupposti - Sentenza contenente più capi tra loro completamente autonomi aventi efficacia precettiva indipendentemente l'uno dall'altro - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522372-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

La formazione del giudicato parziale per acquiescenza ai sensi dell'art. 329, comma secondo, cod. proc. civ. postula che la sentenza consti di più capi completamente autonomi, sicché ciascuno di essi conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno. (In base al suddetto principio la S.C. ha escluso la formazione del giudicato parziale sull'affermazione contenuta nella sentenza di merito - e non contestata con specifica impugnazione - secondo cui la fattispecie sub iudice non era configurabile come riconoscimento del debito, sul rilievo che la suddetta affermazione non costituiva capo autonomo della sentenza in oggetto in quanto al giudice di appello non era stato richiesto espressamente l'accertamento della sussistenza del riconoscimento del debito, ma solo quello della sospensione della prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)