Sez. 2, Sentenza n. 2399 del 11/03/1988 (Rv. 458176 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO - (PRECLUSIONI) - ACQUIESCENZA PARZIALE - SENTENZA CONTENENTE PIÙ CAPI, TRA LORO COMPLETAMENTE AUTONOMI, AVENTI EFFICACIA PRECETTIVA INDIPENDENTEMENTE L'UNO DALL'ALTRO - NECESSITÀ.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO - (PRECLUSIONI) - ACQUIESCENZA PARZIALE - SENTENZA CONTENENTE PIÙ CAPI, TRA LORO COMPLETAMENTE AUTONOMI, AVENTI EFFICACIA PRECETTIVA INDIPENDENTEMENTE L'UNO DALL'ALTRO - NECESSITÀ.*
La formazione del giudicato parziale per acquiescenza ai sensi dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ. postula che la sentenza consti di più capi completamente autonomi, sicché ciascuno di essi conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno; in tal caso la mancata impugnazione di un capo comporta la formazione del giudicato sullo stesso con conseguente preclusione di riesame per il giudice dell'impugnazione. Ove invece i capi siano tra loro inscindibilmente collegati ovvero le affermazioni ed enunciazioni contenute nella motivazione costituiscano premessa logica necessaria della pronuncia specificata nel dispositivo, l'impugnazione di un capo è di per sè sufficiente ad escludere l'acquiescenza ad altri capi collegati con il primo, mentre la mancata espressa censura di un'affermazione costituente premessa logica della pronuncia impugnata può comportare soltanto la inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi oppure - quando la pronuncia sia sorretta da più ragioni, ciascuna idonea da sola a sostegno della stessa ed una di essa non sia stata investita da censura - per difetto d'interesse ad impugnare. (V 8471/87, mass n 456005; (V 3040/87, mass n 452143; (V 3612/80, mass n 407464).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)