Sez. 3, Sentenza n. 750 del 24/01/2000 (Rv. 533096 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Eccezione - Reiezione - Omessa riproposizione in appello - Effetti - Giudicato parziale interno.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Allorquando con la sentenza di primo grado venga respinta un'eccezione (nella specie di giudicato esterno) e avverso tale capo non venga proposta impugnazione, ai sensi dell'articolo 346 cod.proc.civ. ed in applicazione dei principi sui limiti devolutivi dell'appello e sul giudicato interno, l'eccezione deve ritenersi rinunciata e sul relativo capo si forma il giudicato parziale interno, con la conseguenza che l'eccezione, quand'anche fosse da ritenersi rilevabile d'ufficio, รจ definitivamente preclusa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)