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Sez. 3, Sentenza n. 750 del 24/01/2000 (Rv. 533096 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Eccezione - Reiezione - Omessa riproposizione in appello - Effetti - Giudicato parziale interno.
Stato
decisa il 2000-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533096-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

Allorquando con la sentenza di primo grado venga respinta un'eccezione (nella specie di giudicato esterno) e avverso tale capo non venga proposta impugnazione, ai sensi dell'articolo 346 cod.proc.civ. ed in applicazione dei principi sui limiti devolutivi dell'appello e sul giudicato interno, l'eccezione deve ritenersi rinunciata e sul relativo capo si forma il giudicato parziale interno, con la conseguenza che l'eccezione, quand'anche fosse da ritenersi rilevabile d'ufficio, รจ definitivamente preclusa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)