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Sez. 3, Sentenza n. 5778 del 04/10/1983 (Rv. 430643 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEI FIGLI DEL LOCATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - COABITAZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430643-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEI FIGLI DEL LOCATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - COABITAZIONE - SUFFICIENZA.*

L'urgente ed improrogabile necessità del locatore di destinare l'immobile al soddisfacimento di esigenze abitative di un figlio o di un genitore, quale situazione giustificativa della cessazione della proroga legale del contratto di locazione ai sensi e nel vigore dell'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, è ravvisabile in uno stato di coabitazione fra detti congiunti, quando non sia in funzione del reciproco diritto-dovere di vivere sotto lo stesso tetto, atteso che tale coabitazione crea di per sè un disagio, che è destinato ad aggravarsi nel tempo e che può divenire insopportabile per le limitazioni alla libertà ad esso inerenti. (V 3410/83, mass n 428300; (V 5336/82, mass n 423125; (V 2026/82, mass n 419881; (V 2346/81, mass n 413098).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)