Sez. L, Sentenza n. 4938 del 20/05/1994 (Rv. 486695 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | Onere probatorio del lavoratore - Oggetto - Eccezione limitativa ex art. 1227 cod. civ. - Onere del datore di lavoro - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno
A norma dell'art. 2697 cod. civ. il lavoratore che domanda il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (nel testo vigente prima della novella introdotta dalla legge 11 maggio 1990 n. 108) è tenuto a provare unicamente la sussistenza del rapporto di lavoro, l'avvenuto licenziamento in una certa data e la misura della retribuzione percepita; grava invece sul datore di lavoro, al fine di evitare che il suddetto risarcimento venga liquidato in misura corrispondente all'ammontare di tutte le retribuzioni non percepite, allegare, in via di eccezione in senso proprio, e provare fatti e circostanze atti a giustificare una diminuzione dell'ammontare del risarcimento; in particolare costituisce eccezione in senso proprio, e come tale non è rilevabile d'ufficio, l'esimente contemplata dall'art. 1227 secondo comma, cod. civ. concernente i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)