Sez. 2, Sentenza n. 18394 del 27/08/2014 (Rv. 631828 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per irragionevole durata del giudizio della Corte dei conti - Termine di decadenza ex art. 4 della legge n. 89 del 2001 - Decorrenza - Notifica della sentenza a cura della segreteria della Corte - Rilevanza - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio della Corte dei conti, la notifica della sentenza, conclusiva del giudizio presupposto, eseguita dalla segreteria della Corte, equivalendo all'avviso di deposito ex art. 133 cod. proc. civ., non fa decorrere il termine "breve" di impugnazione, sicché il termine di decadenza stabilito dall'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, decorre solo dalla scadenza del termine "lungo" ex art. 327 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 23, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)