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Sez. 1, Sentenza n. 27229 del 14/11/2008 (Rv. 605810 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Decisione della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Proposizione del ricorso per cassazione - Termini - Termine breve - Decorrenza - Dalla notificazione della decisione da parte della segreteria della Commissione - Configurabilità - Esclusione - Notifica ad istanza di parte - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605810-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione contro le decisioni emanate dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in difetto di una regola espressa e più specifica, il rinvio dell'art. 53 del r.d. n. 929 del 1942 all'art. 72 del r.d. n. 1127 del 1939, il quale stabilisce che "debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura civile relative alla pronunziazione e alla forma" dei provvedimenti, giustifica il riferimento anche ai termini ed alle modalità di impugnazione ivi disciplinati; ne consegue che la notificazione della pronuncia impugnata, a cura della segreteria della Commissione e nei confronti delle parti interessate, ai sensi dell'art. 61 del regolamento in materia di marchi di cui al d.P.R. n. 795 del 1948, equivale soltanto all'avviso di cancelleria del deposito della sentenza di cui all'art. 133 cod. proc. civ., non integrando invece, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica ad istanza di parte, necessaria secondo l'art. 285 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 72, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 33, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 53, DPR 08/05/1948 num. 795 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)