Sez. 1, Sentenza n. 10959 del 07/05/1985 Ud. (dep. 22/11/1985) Rv. 171144 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - CON VIOLENZA E CON MINACCIA O INGIURIA - VARIE IPOTESI DI CUI AGLI ARTT. 186 E 189 COD. PEN. MILITARE PACE - NATURA DI REATO MILITARE - SUSSISTENZA ANCHE DOPO LE SENTENZE N. 26 DEL 1979 N. 103 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - COGNIZIONE DEL GIUDICE SPECIALE MILITARE.*
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - CON VIOLENZA E CON MINACCIA O INGIURIA - VARIE IPOTESI DI CUI AGLI ARTT. 186 E 189 COD. PEN. MILITARE PACE - NATURA DI REATO MILITARE - SUSSISTENZA ANCHE DOPO LE SENTENZE N. 26 DEL 1979 N. 103 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - COGNIZIONE DEL GIUDICE SPECIALE MILITARE.*
Le sentenze della Corte costituzionale n. 26 del 1979 e n. 103 del 1982 non alterano la natura di illecito penale delle varie ipotesi di insubordinazione previste dagli artt. 186 e 189 cod. pen. militare pace - quindi sussiste tuttora il reato di insubordinazione con violenza consistente nell'omicidio tentato o preterintenzionale e nelle altre forme previste dal combinato disposto degli artt. 186, terzo comma, e 43 cod. pen. militare pace, nonché il reato di insubordinazione con minaccia o ingiuria - le varie e diverse ipotesi di insubordinazione debbono trovare la loro relativa sanzione nella legge penale comune, ovvero, nei congrui casi, in quella speciale militare e precisamente in quelle norme che regolano fattispecie delittuose che con l'insubordinazione abbiano in comune, almeno in parte, il bene giuridico tutelato, come ad esempio il reato di oltraggio - rimanendo ferma la natura di reato militare la cognizione appartiene al giudice speciale militare. (Conf mass n 162371; (contra mass n 167148; (contra mass n 167140; (contra mass n 164855; (vedi però la legge 26 novembre 1985 n. 689 che ha reintrodotto le figure criminose dell'insubordinazione con violenza e della insubordinazione con minaccia o ingiuria).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 186 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)