Sez. L, Sentenza n. 17674 del 11/12/2002 (Rv. 559168 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA | Forma scritta - Necessità - Stipulazione dell'atto in forma scritta prima o contestualmente all'inizio della prestazione - Necessità - Atti distinti contenenti la proposta e, rispettivamente, l'accettazione - Ammissibilità - Consegna al lavoratore della lettera di assunzione a termine - Omessa sottoscrizione da parte del lavoratore - Conseguenze - Illegittimità del termine.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA
L'apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre che risultare da atto scritto, deve essere coeva o anteriore all'inizio del rapporto lavorativo, anche se non è richiesto che la dichiarazione di volontà e l'apposizione del termine siano contenuti in un unico documento, in quanto il requisito della forma scritta deve ritenersi osservato anche allorquando la sottoscrizione del lavoratore sia contenuta in un documento a sè, costituente accettazione di una proposta, anch'essa scritta, di contratto a termine formulata dal datore di lavoro e il contratto sia concluso, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., prima o contemporaneamente all'inizio della prestazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima l'apposizione del termine contenuto in una lettera di assunzione non sottoscritta dal lavoratore, il quale ne aveva solo preso conoscenza a seguito di consegna effettuata per conto del datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Cod. Civ. art. 1326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)