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Sez. L, Sentenza n. 16473 del 15/07/2009 (Rv. 610321 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - SCUOLE PRIVATE | Attività d'insegnamento presso le scuole private - Mancanza di un patto scritto di durata, anteriore o contestuale all'inizio del rapporto - Conseguenze - Natura indeterminata del rapporto di lavoro - Previsione del termine in atti distinti - Irrilevanza - Predeterminazione della durata in relazione all'interruzione nel periodo estivo - Irrilevanza - Limitazione temporale della prestazione o contemporaneo svolgimento di altra attività - Irrilevanza - Assunzione condizionata all'approvazione annuale del Provveditore agli studi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610321-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - SCUOLE PRIVATE

Il rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'attività di insegnamento presso una scuola privata deve intendersi a tempo indeterminato ove l'apposizione del termine non risulti, a pena di nullità, da un patto scritto anteriore o contestuale all'inizio del rapporto, non surrogabile da dichiarazioni scritte unilaterali delle parti (come la richiesta di avviamento del datore di lavoro) o di terzi (come il provvedimento di avviamento dell'Ufficio di collocamento) o da accordi verbali, non potendo ritenersi circoscritta la sua durata per effetto dell'interruzione delle lezioni durante le ferie estive, né per la limitazione della prestazione alle ore settimanali assegnate alla singola materia d'insegnamento o per il contemporaneo svolgimento da parte del docente di una distinta attività, eventualmente alle dipendenze di un diverso soggetto, né infine per il fatto che l'assunzione sia soggetta all'approvazione annuale del Provveditore agli studi, la quale non incide sul processo formativo del negozio, ma assume rilievo nell'ambito del controllo che la P.A. deve esplicare in ordine ad un'attività di particolare importanza sociale esercitabile anche da privati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 33, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)