Sez. L, Sentenza n. 2211 del 27/02/1998 (Rv. 513155 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO | Forma - Forma scritta - Necessità - Stipulazione dell'atto in forma scritta prima o contestualmente all'inizio della prestazione - Necessità - Possibilità di surrogare l'atto scritto con singoli atti della procedura di avviamento al lavoro ed un contratto successivo all'inizio della prestazione richiamantesi agli atti della procedura di avviamento - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l'atto scritto contenente, a norma dell'art. 1 legge n. 230 del 1962, l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa e deve intervenire direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, con la conseguenza che esso non può essere sostituito da singoli atti della procedura di avviamento al lavoro e da un contratto che, intervenendo solo successivamente all'inizio della prestazione lavorativa, si richiami a detti atti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)