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Sez. 3, Sentenza n. 7535 del 21/12/1983 (Rv. 432128 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE - PROCURA GENERALE AD LITES - OMESSO DEPOSITO - POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE, DEL COLLEGIO E DEL GIUDICE D'APPELLO - PRODUZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI MERITO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1983-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432128-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE - PROCURA GENERALE AD LITES - OMESSO DEPOSITO - POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE, DEL COLLEGIO E DEL GIUDICE D'APPELLO - PRODUZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI MERITO - EFFETTI.*

In caso di omesso deposito della procura generale ad lites, che sia stata semplicemente enunciata e richiamata, negli Atti della parte, il giudice non può dichiarare l'Invalidità della Costituzione di questa senza aver prima provveduto - in adempimento del dovere impostogli dall'art. 182, primo comma, cod. proc. civ. - a formulare l'invito a produrre il documento mancante. Tale invito, in caso non sia stato rivolto dal giudice istruttore, deve esser fatto dal collegio, od anche dal giudice dell'appello, venendo la produzione di quel documento, effettuata nel corso del giudizio di merito, a sanare ex tunc la irregolarità della Costituzione. (V 466/82, mass n 418174; (V 4378/81, mass n 415071; (V 2436/79, mass n 398746).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)