Sez. 2, Sentenza n. 9401 del 21/04/2009 (Rv. 607772 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Verbale di accertamento della Polizia stradale per violazione del codice della strada - Opposizione - Legittimazione passiva - Spettanza al Ministero dell'interno e non al Prefetto - Conseguenze - Erronea chiamata in giudizio del Prefetto - Impugnazione della sentenza da parte dell'Avvocatura dello Stato - Sanatoria - Ammissibilità - Limiti - Decorso del termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In caso di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenente alla Polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio spetta al Ministero dell'interno; ove, però, sia stata erroneamente chiamata in giudizio la Prefettura, la carente legittimazione passiva di quest'ultima è sanata dall'impugnazione svolta, per conto dell'Amministrazione centrale, dall'Avvocatura dello Stato, sempre che questa non abbia sollevato eccezioni o uno specifico motivo di impugnazione. Tale attività sanante, tuttavia, non può giovare alla parte che abbia concorso a provocare il vizio di instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l'impugnazione proposta dall'Avvocatura dello Stato non resta paralizzata dal disposto dell'art. 326 cod. proc. civ., giacché il termine breve non può decorrere nei confronti del Ministero al quale era stata notificata una sentenza resa in un giudizio in cui il medesimo non era stato ritualmente citato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)