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Sez. 2, Sentenza n. 13886 del 09/06/2010 (Rv. 613430 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Diretta opposizione contro il verbale di accertamento di un'infrazione al codice della strada - Erronea individuazione della parte legittimata passiva da parte dell'ufficio giudiziario procedente - Conseguenze - Cassazione della sentenza con rinvio - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613430-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente contro il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada, l'erronea individuazione della parte legittimata passiva (nella specie Prefettura, invece che Ministero dell'Interno, essendo stata accertata la violazione dalla Polizia stradale), se imputabile allo stesso ufficio giudiziario procedente, impone la cassazione della sentenza impugnata, affinché il giudice di rinvio possa provvedere ad una nuova trattazione previa rinnovazione della notifica; in tal caso, infatti, non è ravvisabile la mancata instaurazione del rapporto processuale, bensì una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)