Sez. 3, Sentenza n. 1952 del 06/04/1981 (Rv. 412652 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - GIUDIZIO PROMOSSO DAL CONDUTTORE PER LA RESTITUZIONE DI CANONI INDEBITAMENTE VERSATI - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL LOCATORE PER IL RIMBORSO DI SPESE CONDOMINIALI ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI DAL CONDUTTORE ALL'IMMOBILE - COMPETENZA SULLE VARIE DOMANDE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - GIUDIZIO PROMOSSO DAL CONDUTTORE PER LA RESTITUZIONE DI CANONI INDEBITAMENTE VERSATI - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL LOCATORE PER IL RIMBORSO DI SPESE CONDOMINIALI ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI DAL CONDUTTORE ALL'IMMOBILE - COMPETENZA SULLE VARIE DOMANDE.*
Nel giudizio in cui il conduttore di un immobile urbano richieda la restituzione di canoni indebitamente versati ed il locatore, in via riconvenzionale, richieda il rimborso di spese condominiali ed il risarcimento del danno causato dal conduttore all'appartamento, mentre appartengono alla Competenza per materia del pretore - ai sensi dell'art 10 della legge 26 novembre 1969 n 833 - la domanda principale e quella riconvenzionale concernente le spese condominiali, concretando quest'ultime un corrispettivo attinente al godimento della cosa locata, esula da detta Competenza la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, con la conseguenza che essa deve essere rimessa al giudice competente per valore in base alle norme ordinarie. (V 4923/79, mass n 401580; (V 425/78, mass n 389726).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)