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Sez. 5, Sentenza n. 733 del 10/02/2000 Cc. (dep. 20/03/2000) Rv. 215720 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Nel patteggiamento - Obbligo di controllo del giudice - Integralità del risarcimento - Fattispecie: bancarotta fraudolenta - Concordato fallimentare - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215720-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

Il giudice penale -anche in sede di "patteggiamento" - è tenuto a controllare che il danneggiato sia stato completamente reintegrato nella posizione "quo ante", non bastando ai fini dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. una qual che sia chiusura del rapporto risarcitorio conseguente al reato. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta. La Corte ha ritenuto che il concordato fallimentare, per una stessa natura, non costituisca risarcimento integrale del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 sexies CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)