Sez. 1, Sentenza n. 6046 del 29/05/1993 (Rv. 482581 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - In genere | Ricorso - Trasmissione all'ufficio competente a mezzo del servizio postale - Tempestività - Accertamento - Data di spedizione - Rilevanza - Autorità erroneamente adita - Tempestiva trasmissione del ricorso all'autorità competente - Tempestività del ricorso - Ammissibilità.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - In genere
In materia di contenzioso tributario, al fine del riscontro della tempestività dei ricorsi e delle impugnazioni da parte del contribuente alle commissioni tributarie di primo e secondo grado si ha riguardo - qualora gli sia consentito servirsi della posta per la loro trasmissione agli uffici competenti - alla data di spedizione e non a quella di arrivo, salvo che il contrario non debba essere ritenuto in forza di specifica ed espressa disposizione, come nel caso dei ricorsi alla Commissione Tributaria Centrale, restando irrilevante che la spedizione del ricorso entro il termine consentito venga effettuato all'autorità competente a riceverlo, anziché dal contribuente, dall'autorità cui per errore quest'ultimo lo abbia inviato, non richiedendosi dalla legge che la spedizione sia eseguita di persona dal contribuente bensì rientrando nei doveri della Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 97 cost. quello di ovviare d'ufficio agli errori macroscopici ed in buona fede commessi dagli amministrati.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)