Sez. 3, Ordinanza n. 27558 del 24/10/2024 (Rv. 672550-01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Valutazione delle dichiarazioni già rese dalla parte civile come testimone nel processo penale - Utilizzazione alla stregua di testimonianza nel processo civile - Esclusione - Fondamento - Libera valutazione delle medesime - Ammissibilità - Condizioni.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., che si svolge dinanzi alla Corte d'appello a cui la S.C. in sede penale ha rimesso il procedimento ai soli effetti civili, non è consentita l'"utilizzazione", alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, stante il divieto ex art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie.
Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)