Sez. 3, Ordinanza n. 1608 del 24/01/2026 (Rv. 677573-01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Valutazione delle dichiarazioni già rese dalla parte offesa, non costituita parte civile, come testimone nel processo penale - Ammissibilità - Libera valutazione - Valore di prove precostituite e atipiche - Condizioni.
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa come testimone nel processo penale, nel quale non si sia costituita parte civile, entrano nel processo civile di risarcimento del danno, non quale prove testimoniali costituende, bensì come prove documentali precostituite atipiche - soggette ai limiti temporali previsti a pena di decadenza, nonché alla possibilità, per la controparte, di replicare, interloquire e controdedurre - e, dunque, liberamente valutabili dal giudice civile quali presunzioni semplici o argomenti di prova, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 310, comma 3, c.p.c., senza che questi sia vincolato dalla valutazione già espressa dal giudice del diverso processo.
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)