Sez. 1, Sentenza n. 1258 del 02/02/1993 (Rv. 480620 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione | Provvedimento di assegnazione della casa al coniuge divorziato o separato - Opponibilità nei confronti del terzo titolare del diritto di proprietà - Condizioni - Limiti.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione
L'opponibilità, nei confronti del terzo titolare del diritto di proprietà, del provvedimento di assegnazione della casa al coniuge divorziato o separato, secondo le previsioni, rispettivamente, dell'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (modificativo dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898), e dell'art. 155 cod. civ., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 454 del 1989 (e della successiva ordinanza della medesima Corte n. 20 del 1990), riguarda le ipotesi in cui detta titolarità sia stata acquisita dopo l'indicato provvedimento, mentre, nel caso in cui l'acquisto della proprietà stessa sia anteriore, il relativo diritto non può essere pregiudicato dalla assegnazione (salva restando la previsione dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sul subingresso nel rapporto di locazione del coniuge assegnatario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1599, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)