Sez. 1, Sentenza n. 5902 del 27/05/1995 (Rv. 492499 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Casa coniugale - Assegnazione al coniuge separato - Trascrizione del titolo relativo - Opponibilità al terzo acquirente - Condizioni.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
A seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 155 sesto comma cod. civ. - nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole ai fini della opponibilità ai terzi (sentenza n. 454 del 27 luglio 1989 della Corte Costituzionale) - anche l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore dell'altro coniuge in occasione della separazione, sia giudiziale che consensuale, è opponibile al terzo acquirente quando il relativo titolo sia stato trascritto prima del suo atto d'acquisto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)