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Sez. 3, Sentenza n. 929 del 26/01/1995 (Rv. 489978 - 01)

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - IN GENERE | Assegnazione al coniuge separato della casa familiare - Recesso del comodante - Opponibilità al comodante del provvedimento di assegnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489978-01

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - IN GENERE

Il coniuge assegnatario della casa familiare ai sensi dell'art. 155 comma 4 cod. civ. subentrato per effetto del provvedimento di assegnazione della stessa posizione giuridica del coniuge separato, precedente comodatario dell'appartamento, è tenuto a subire, ai sensi dell'art. 1810 cod. civ., gli effetti del recesso del comodante, non essendo opponibile ai terzi il provvedimento di assegnazione, attributivo non di un diritto reale, ma di un diritto atipico di godimento, senza che rilevi il decesso del comodante dopo l'esercizio del diritto di recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1810, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)