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Sez. 2, Sentenza n. 2302 del 04/04/1985 (Rv. 440183 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE - VIZI SUSSISTENTI FIN NELLA PRIMA PARTITA DI MERCE - PRESCRIZIONE PER L'AZIONE DI GARANZIA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1985-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440183-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE - VIZI SUSSISTENTI FIN NELLA PRIMA PARTITA DI MERCE - PRESCRIZIONE PER L'AZIONE DI GARANZIA - DECORRENZA.*

Qualora l'esecuzione di un contratto di vendita avvenga mediante consegne ripartite di una stessa merce, il termine prescrizionale fissato dalla legge per l'Azione di garanzia per vizi, sussistenti fin nella prima partita di merce consegnata, decorre dalla data della consegna di questa e non dalla successiva consegna di altra partita della medesima merce. (V 3603/83, mass n 428490; (V 2001/76, mass n 380820; (V 2241/70, mass n 348393).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)