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Sez. 3, Sentenza n. 2241 del 29/10/1970 (Rv. 348393 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - VENDITA A CONSEGNE RIPARTITE - DIFETTI DI UNA SINGOLA CONSEGNA E DIFETTI DELLA MERCE - DIVERSITA DEI TERMINI DI DENUNZIA.*
Stato
decisa il 1970-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348393-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - VENDITA A CONSEGNE RIPARTITE - DIFETTI DI UNA SINGOLA CONSEGNA E DIFETTI DELLA MERCE - DIVERSITA DEI TERMINI DI DENUNZIA.*

La esecuzione di un contratto di vendita mediante consegne ripartite puo incidere sulla decorrenza del termine fissato dalla legge per la denunzia dei vizi soltanto quando i vizi denunciati costituiscono vizi propri ed esclusivi della merce che Forma oggetto di una determinata consegna quando invece non e controverso che la merce, oggetto delle distinte consegne, ha sempre le medesime caratteristiche, il difetto di qualita, che sussisterebbe fin dalla prima consegna, deve essere denunciato entro il termine stabilito in relazione a questa prima consegna.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)