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Sez. 2, Sentenza n. 3603 del 25/05/1983 (Rv. 428490 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE - VIZI INERENTI AD UNA CONSEGNA DI MERCE - DENUNZIA - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428490-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE - VIZI INERENTI AD UNA CONSEGNA DI MERCE - DENUNZIA - TERMINE - DECORRENZA.*

Qualora l'esecuzione di un contratto di vendita avvenga mediante consegne ripartite di una stessa merce, il termine fissato dalla legge per la denunzia dei vizi - sussistenti fin nella prima partita di merce consegnata - decorre dalla loro scoperta e con riferimento a quella consegna, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a far decorrere un nuovo termine per la denunzia. (Conf 2241/70, mass n 348393).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)