Sez. 1, Sentenza n. 10957 del 20/12/1994 (Rv. 489314 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - IN GENERE | Curatore - Dichiarazione dei redditi quale organo del fallimento - Presentazione - Cartella esattoriale - Notifica al curatore - Termine per l'impugnazione - Decorrenza anche per il fallito - Ammissibilità - Riammissione in termini per effetto della riabilitazione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la notifica al curatore del fallimento di cartella esattoriale a seguito della dichiarazione dei redditi da lui presentata quale organo del fallimento (nella specie omettendo di esporre costi ed oneri gestionali) fa decorrere il termine per proporre impugnazione avverso la stessa alle Commissioni Tributarie anche per il fallito, senza che sia ipotizzabile la possibilità di una riammissione in termini dello stesso per effetto della sua riabilitazione (o, meglio, della chiusura del fallimento e del suo ritorno in bonis).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)