Sez. 1, Sentenza n. 3321 del 20/03/1993 (Rv. 481493 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso | Redditi dichiarati dall'imprenditore fallito - Accertamento notificato al curatore - Impugnazione - Termine - Decorrenza.
Tributi (in generale) - Contenzioso
In materia di contenzioso tributario, quando al curatore del fallimento sia notificato un accertamento con riguardo ai redditi dichiarati dall'imprenditore fallito ma l'ufficio fallimentare dichiari inequivocabilmente (nella specie: con la notifica al fallito effettuata dal curatore e con l'autorizzazione a ricorrere del giudice delegato) di volere disinteressarsi del rapporto tributario in contestazione, si deve ritenere - giusta l'interpretazione sistematica degli artt. 43 legge fall. e 16 d.P.R. 26 ottobre 1972 n, 636, conforme al precetto costituzionale (art. 24, primo e secondo comma della Costituzione) - che il termine per impugnare decorre, nei confronti del fallito, che conserva la capacità processuale in ordine alle situazioni giuridiche non comprese di fatto nella massa fallimentare, solo dal momento in cui l'accertamento stesso sia portato a sua conoscenza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)