Sez. U, Ordinanza n. 6525 del 12/03/2008 (Rv. 602475 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA | Urbanistica ed edilizia - Nozione - Attività di sbancamento di roccia e movimentazione di terra - Ricomprensione nella nozione "uso del territorio" - Sussistenza - Opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a sanzione amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Specifica previsione dell'art. 22 "bis" della legge n. 689 del 1981 - Irrilevanza - Fondamento.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA
L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa in conseguenza della realizzazione di uno sbancamento di roccia e di movimenti di terreno maggiori di quelli autorizzati - rientrando tale attività nella nozione di "uso del territorio" e, quindi, nella materia dell'urbanistica, non potendosi distinguere tra provvedimenti autorizzativi e sanzionatori, stante la strumentalità dei secondi rispetto ai primi - è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000; né vale in contrario il fatto che si tratti di sanzione amministrativa, poiché l'art. 22 "bis" della legge n. 689 del 1981 - che prevede la devoluzione al tribunale ordinario del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in materia di urbanistica ed edilizia - fa salve, all'ultimo comma, le diverse competenze stabilite dalla legge, fra le quali certamente rientra quella di cui al menzionato art. 34.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)