Sez. U, Sentenza n. 7374 del 19/04/2004 (Rv. 572160 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA | Art.34 del D.Lgs. n.80 del 1998 - Urbanistica ed edilizia - Nozione - Attività estrattiva - Ricomprensione nella nozione di "uso del territorio" - Sussistenza - Conseguenza in tema di giurisdizione sulle opposizioni alle ordinanze ingiuntive delle relative sanzioni amministrative.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA
Le opposizioni all'ordinanza / ingiunzione di una sanzione amministrativa introdotte con atto depositato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, ed aventi ad oggetto le violazioni compiute nell'esercizio di un'attività estrattiva di materiali di una cava sono devolute alla cognizione, in sede di giurisdizione esclusiva, del giudice amministrativo, giusta disposto dell'art. 34 del citato D.Lgs. 80/1998 (come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000), atteso che l'attività estrattiva, incidendo sulla materiale consistenza del territorio, determina una trasformazione dell'assetto geomorfologico del suolo che si risolve, per l'effetto, in un "uso del territorio" rientrante nella lata estensione della materia urbanistica (che, appunto, comprende la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso). Conseguentemente, attenendo alla materia urbanistica l'autorizzazione alla coltivazione di una cava, anche i provvedimenti sanzionatori adottati dalla competente autorità amministrativa, nel caso di coltivazione effettuata in difformità dell'autorizzazione, devono ritenersi adottati nell'ambito di detta materia, senza che, in contrario, possa legittimamente invocarsi il disposto dell'art.22 bis della legge 689/1981, introdotto dall'art.98 del D.Lgs. n.507 del 1999, che, nel ripartire la competenza tra giudice di pace e tribunale in tema di opposizione a sanzioni amministrative di cui al precedente art. 22, prevede, al comma secondo lett. c), che l'opposizione vada proposta davanti al tribunale "quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia", atteso che l'ultimo comma del citato art. 22 bis dispone, ancora, che "restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge", tra cui va certo ricompresa quella di cui al previgente art. 34, poi sostituito, con sostanziale conferma del precedente contenuto, dall'art. 7 della ricordata legge 205/2000.
Riferimenti normativi: Legge 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)