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Sez. 3, Sentenza n. 8354 del 03/04/2026 (Rv. 677993-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza dichiarativa di incompetenza - Doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali - Accoglimento del regolamento di competenza - Dovere del giudice dell’impugnazione ordinaria di provvedere alla liquidazione delle spese ex art. 91 c.p.c. - Sussistenza. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677993-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In tema di liquidazione delle spese di lite, in caso di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali, sussiste in capo al giudice dell'impugnazione ordinaria, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto a seguito dell'accoglimento del regolamento, il dovere di provvedere in ordine alla liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., trattandosi di pronuncia che,

rilevando l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per il venir meno del suo oggetto, definisce il giudizio innanzi a sé con sentenza volta a dare atto degli effetti di cui all'art.336, comma 2, c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)