Sez. L, Sentenza n. 11027 del 10/08/2001 (Rv. 548952 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Giusta retribuzione ex art. 36 Cost. - Determinazione - Discrezionalità del giudice di merito - Limiti - Motivazione adeguata - Necessità - Deduzione dei relativi vizi in cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI
Pur essendo consentito al giudice di merito di determinare discrezionalmente la retribuzione ex art. 36 Costituzione mediante riferimento alla corrispondente retribuzione prevista dal contratto collettivo per le mansioni analoghe a quelle esercitate dal lavoratore, tuttavia l'esercizio di tale discrezionalità deve essere adeguatamente e logicamente motivato, con la conseguenza che gli eventuali vizi di motivazione in cui il giudice sia incorso sono deducibili in cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva preso ad indice di raffronto il contratto collettivo avente efficacia in epoca successiva al disimpegno delle mansioni, in relazione alle quali il lavoratore aveva richiesto l'adeguamento della retribuzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)