diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8072 del 17/08/1998 (Rv. 518089 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE | Inquadramento spettante al lavoratore in relazione alle mansioni svolte - Criteri - Riferimento al contratto collettivo vigente all'epoca di svolgimento delle mansioni - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518089-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE

Il contratto collettivo in base al quale, previo accertamento delle mansioni di fatto svolte, deve determinarsi l'inquadramento spettante al lavoratore è quello in vigore all'epoca dello svolgimento delle predette mansioni, non potendo la disciplina collettiva successiva avere effetto sulla posizione del dipendente.(In base al suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ricondotto il profilo professionale da attribuire al lavoratore sulla base delle mansioni svolte ad una categoria superiore non prevista nel contratto collettivo vigente all'epoca dello svolgimento delle mansioni stesse, ma introdotta nel contratto collettivo successivo come sviluppo di carriera, previo accertamento di requisiti diversi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)