Sez. 3, Sentenza n. 19792 del 28/09/2011 (Rv. 619569 - 01)
USI CIVICI - IN GENERE | Bene gravato da uso civico - Sottoposizione a procedura esecutiva - Condizioni - Pignoramento successivo alla data del provvedimento di sclassificazione - Indicazione dell'eventuale data anteriore di perdita della destinazione ad uso civico - Pignoramento eseguito in danno del beneficiario della sclassificazione - Necessità.
USI CIVICI - IN GENERE
Un bene gravato da uso civico può essere sottoposto a procedura esecutiva (e così, successivamente, alla vendita coattiva od assegnazione), soltanto se il pignoramento sia successivo alla data del provvedimento di sclassificazione, ovvero a quella anteriore data, che in quest'ultimo sia espressamente indicata come epoca di perdita della destinazione ad uso civico, e sempre che il pignoramento sia eseguito in danno di colui in cui favore sia stata riconosciuta la sclassificazione, e quindi l'acquisto della titolarità di un diritto reale esclusivo sul bene in questione. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 5, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 12, Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 art. 39, Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)