Sez. 3, Sentenza n. 3033 del 20/06/1978 (Rv. 392478 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - RINUNCIA A SINGOLE ECCEZIONI O CONCLUSIONI - RINUNCIA AD UN CAPO DI DOMANDA O RIDUZIONE DELLA DOMANDA ORIGINARIA - INCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - RINUNCIA A SINGOLE ECCEZIONI O CONCLUSIONI - RINUNCIA AD UN CAPO DI DOMANDA O RIDUZIONE DELLA DOMANDA ORIGINARIA - INCLUSIONE.*
Il difensore gode di una discrezionalita tecnica nell'impostare la lite e nello scegliere la condotta processuale, con l'unico limite che non gli e consentito compiere Atti dispositivi del diritto controverso: rientra percio nei poteri del difensore la rinuncia a singole eccezioni o conclusioni, la riduzione della domanda originaria e la rinuncia ad un capo di domanda, senza che per tali attivita sia richiesta l'osservanza di forme rigorose.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)