Sez. 1, Sentenza n. 5859 del 28/10/1988 (Rv. 460368 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - RIDUZIONE DELL'ORIGINARIA DOMANDA - INCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - RIDUZIONE DELL'ORIGINARIA DOMANDA - INCLUSIONE.*
La rinuncia a singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 cod. proc. civ. (modifica della domanda), non in quella di cui all'art. 306 stesso codice (rinuncia agli Atti del giudizio), per cui rispetto ad essa non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinunzia deve provenire dalla parte o dal suo procuratore speciale, e deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose. (Conf 1743/86, mass n 445061; (Conf 99/84, mass n 432355; (Conf 3033/78, mass n 392478).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)