Sez. 5, Sentenza n. 7113 del 17/03/2008 (Rv. 602742 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE | Sentenza di condanna del convenuto al risarcimento del danno e del terzo chiamato alla rivalsa - Assoggettamento all'imposta di entrambe le statuizioni - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE
Le statuizioni contenute in una sentenza pronunciata dal giudice ordinario, con le quali sia accolta la domanda di risarcimento proposta dall'attore nei confronti del convenuto e quella di rivalsa proposta da quest'ultimo nei confronti di un terzo chiamato in causa, sono tra loro autonome ed indipendenti, con la conseguenza che ciascuna di esse è soggetta all'imposta di registro, come se fosse un atto distinto, non trovando applicazione l'art. 21, secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale presuppone che le diverse statuizioni siano oggettivamente connesse, per volontà della legge o per la loro intrinseca natura, laddove nella specie sussiste una mera connessione soggettiva od occasionale.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)