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Sez. 5, Sentenza n. 10789 del 07/06/2004 (Rv. 573421 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE | Unicità o pluralità di atti tassabili - Condizioni - Rapporto tra il primo ed il secondo comma dell'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Sentenza - Duplice statuizione di condanna, l'una dei condebitori in solido in favore del terzo danneggiato, l'altra di uno dei condebitori in favore dell'altro, a titolo di rivalsa in forza di garanzia contrattualmente assunta - Assoggettamento all'imposta di entrambe le statuizioni - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573421-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di imposta di registro, e con riferimento alla disciplina degli atti che contengono più disposizioni ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al fine di ritenere necessariamente connesse e derivanti l'una dall'altra più disposizioni contenute nello stesso atto (ovvero più statuizioni, ove l'atto sia un provvedimento giudiziario) - ciò che comporta, in virtù del secondo comma del citato art. 21 (norma eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione), l'applicazione una sola volta dell'imposta, come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa -, occorre che non si possa concepire l'esistenza dell'una disposizione (o statuizione) se si prescinde dall'altra, determinandosi una connessione oggettiva per volontà della legge o per l'intrinseca natura delle diverse disposizioni (o statuizioni), a nulla rilevando l'esistenza, tra le stesse, di una mera connessione soggettiva. Ne consegue che, allorché una sentenza contenga un capo di condanna dei condebitori in solido (appaltatore e committente) a risarcire il danno extracontrattuale subito dal terzo e, inoltre, un capo di condanna dell'un condebitore (appaltatore) a tenere indenne l'altro condebitore (committente) in virtù della posizione di garanzia contrattualmente assunta dal primo nei confronti dell'altro, le due statuizioni, aventi diverso titolo e funzione, non possono ritenersi necessariamente derivanti l'una dall'altra, essendo connesse in maniera soltanto occasionale o per mera volontà delle parti, e sono pertanto soggette separatamente ad imposta (ai sensi della regola generale recata dal primo comma del già citato art. 21), come se ciascuna statuizione fosse un atto distinto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)