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Sez. 1, Sentenza n. 17404 del 24/07/2009 (Rv. 609226 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Determinazione del "quantum" dell'indennizzo - Obbligo del giudice di merito di tenere conto dei parametri indennitari fissati dalla Corte EDU - Possibilità di discostarsene - Condizioni - Fattispecie in tema di liquidazione dell'indennizzo nelle cause di lavoro e previdenziali.
Stato
decisa il 2009-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609226-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001, il giudice di merito, ai fini della determinazione del "quantum" dell'indennizzo, deve procedere ad un giudizio di comparazione tra la natura e l'entità della pretesa patrimoniale (cosiddetta "posta in gioco") e la condizione socio-economica del richiedente, al fine di accertare l'impatto dell'irragionevole ritardo sulla psiche di questo; egli, pertanto, può discostarsi dai parametri indennitari fissati dalla Corte EDU, sia in senso migliorativo che peggiorativo, solo sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti, dandone puntuale spiegazione, e tale comparazione costituisce valutazione di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità, se congruamente motivata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di secondo grado che, liquidando un indennizzo di 800 euro per anno, in riferimento ad un giudizio in materia di lavoro, si era discostata immotivatamente dai parametri della Corte di Strasburgo, oscillanti tra 1000 e 1500 euro).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)