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Sez. 1, Sentenza n. 12173 del 06/06/2011 (Rv. 618366 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Durata ragionevole del processo - Liquidazione del danno non patrimoniale e parametri applicati dalla giurisprudenza di legittimità - Possibile derogabilità "ratione materiae" - Condizioni - Criterio di ragionevolezza - Limite quantitativo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618366-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, con fissazione di un parametro medio fra i 1.000 ed i 1.500 euro per anno di ritardo ingiustificato, non possono essere derogati, "ratione materiae", se lo scostamento da essi appaia irragionevole, come risulta ove sia superiore al 25 per cento dei predetti limiti. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione della pronuncia che aveva fissato in 500 euro l'importo per anno di ritardo, nella specie del processo presupposto svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti per il riconoscimento di pensione privilegiata ordinaria diretta).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)