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Sez. 1, Sentenza n. 23048 del 02/11/2007 (Rv. 600188 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n.89 del 2001 - Determinazione del "quantum" dell'indennizzo - Obbligo del giudice di merito di tenere conto dei parametri indennitari fissati dalla CEDU - Possibilità di discostarsene - Condizioni - Non sindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600188-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo ai sensi della legge n.89 del 2001, il giudice di merito, ai fini della determinazione del "quantum" dell'indennizzo, deve procedere ad un giudizio di comparazione tra la natura e l'entità della pretesa patrimoniale ("cosiddetta posta in gioco") e la condizione socio-economica del richiedente, al fine di accertare l'impatto dell'irragionevole ritardo sulla psiche di questo; ne discende che il giudice di merito può discostarsi dai parametri indennitari fissati dal giudice sopranazionale, sia in senso migliorativo che peggiorativo, solo sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalla parti, dandone puntuale spiegazione, e tale comparazione costituisce valutazione di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità, se congruamente motivata.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)