Sez. 1, Sentenza n. 10926 del 07/12/1996 (Rv. 501119 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per un periodo inferiore a quello richiesto - Atto impugnabile - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il provvedimento con il quale, in applicazione del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1598, sia stata riconosciuta l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per un periodo inferiore a quello indicato nell'istanza del contribuente, è autonomamente impugnabile, rientrando nella categoria giuridica degli avvisi di accertamento, suscettibili di impugnazione per espressa disposizione di legge sia in base al testo originario sia in base al testo dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella nuova formulazione disposta dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)