Sez. 1, Sentenza n. 9429 del 07/09/1991 (Rv. 473761 - 01)
Tributi (In generale) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere | Spettanza di esenzione fiscale - Atto di diniego dell'amministrazione - Natura - Tempestiva impugnazione da parte del contribuente - Necessità.
Tributi (In generale) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere
In materia tributaria, rientra nella categoria degli atti di accertamento, suscettibili di autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 (anche prima delle modificazioni introdotte dall'art. 7 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), l'atto con cui l'amministrazione finanziaria neghi la spettanza di un'esenzione fiscale. Pertanto, il contribuente, che non abbia tempestivamente impugnato tale diniego, non può successivamente invocare la spettanza dell'esenzione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)